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Ok del Senato: Dia per impianti fino a un MW

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La disposizione prevede che il Governo è tenuto a "semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base delle specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, prevedendo l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, prevedendo inoltre che, in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali industriali o commerciali e nella pianificazione delle infrastrutture urbane, siano inseriti, ove possibile, apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento".
Più semplicemente, sarà quindi sufficiente la sola Dia (Denuncia di inizio attività) per realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza fino a 1 megawatt, così come indicato dal Decreto legislativo 387/2003. Con questa disposizione si colma il vuoto normativo a livello nazionale, mettendo un po' d'ordine in una materia ancora priva di disposizioni nazionali e caratterizzata da una forte confusione, alimentata nell'ultimo periodo dalle sentenze della Corte Costituzionale a proposito delle leggi di alcune regioni (Puglia e Calabria), che avendo tentato di sopperire alla carenza delle linee guida, hanno invaso la competenza nazionale in materia di energia.
Secondo il testo di legge approvato definitivamente al Senato (che prevede inoltre sistemi di riscaldamento e raffrescamento alimentati da fonti rinnovabili in fase di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali, industriali o di infrastrutture urbane) la semplificazione dovrà sempre tenere conto della pianificazione del territorio, delle caratteristiche tipologiche degli impianti e dei siti d'installazione.

14 Maggio 2010 - Ufficio Comunicazione
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